Cosa significa Startup?

Esistono diverse definizioni di “startup” (o “start up”, o anche “start-up”) e vogliamo sottolinearne alcuni punti che ogni definizione condivide con le altre: sicuramente il termine start up oggi indica una molteplicità di imprese di ogni settore. Ecco perché è così importante capire cosa significa “startup”.

STARTUP – DEFINIZIONE DEL TERMINE

Proponiamo quindi la seguente definizione di start-up o startup: una “startup” è una qualsiasi nuova impresa sotto forma di organizzazione temporanea o società di capitali in cerca di un business model e di soluzioni organizzative e strategiche che siano scalabili velocemente nel mercato in cui opera. Inizialmente il termine veniva usato unicamente nel settore terziario avanzato. Queste società sono spesso gestite partendo dalla creazione di un Minimum Viable Product (MVP) con un approccio di tipo Lean Startup. Di solito le start-up attraggono inizialmente capitali da investitori privati early stage (investitori) e sono supportate da apposite strutture (incubatori) per poi procedere una volta maturato il business model ad una eventuale quotazione sui mercati finanziari o alla cessione di quote societarie.

In origine il termine “startup” significava attività di recente costituzione con un prodotto molto tecnologico e all’avanguardia nel settore dell’information technology. Successivamente ha preso ad includere anche altri campi di applicazione e settori economici.

COME SI RICONOSCE UNA STARTUP – Caratteristiche

Come si riconosce uno startupper? Le caratteristiche di una start-up sono 4:

  1. la temporaneità: lo stato di start up è tecnicamente iniziale (si parla di startup nei primi 3 anni di vita dell’impresa)
  2. il metodo del trial and error: si sperimenta il modello di business e la strategia, detto anche A/B testing
  3. scalabilità: il modello di business deve essere scalabile e ripetibile
  4. rischio: le start up solitamente presentano un tasso di rischio molto alto rispetto a quelle già consolidate sul mercato, rischio che esalta sia le prospettive di guadagno sia la possibilità di perdite

CHE TIPO DI STARTUP ESISTONO

Le start up possono appartenere a 3 diverse categorie:

  1. Newco: significa “nuova società” (dalle prime lettere di “new” e “company” in inglese) e risulta da tutte tutte le operazioni ancora redditizie di una o più aziende madri, mentre la newco viene costituita come indipendente
  2. Spin-off: quando un ramo aziendale viene trasformato in un’azienda a sè stante e la proprietà di questo tipo di start up a volte rimane all’azienda madre mentre altre volte viene venduta ad altri investitori per accumulare finanze da investire in altri progetti.
  3. Startup autentica: la start up come impresa neo costituita, specialmente se possiede caratteristiche precise che la configurano come startup innovativa e che quindi gode di vantaggi e agevolazioni per finanziamenti e supporti di varia natura basati sulla legge 221/2012 di conversione del Dl 179/2012 “Decreto Crescita 2.0” che nella sezione IX parla di un nuovo tipo di “impresa”: la startup innovativa.

COSA SIGNIFICA STARTUP INNOVATIVA

Una start up innovativa è un’impresa con 5 caratteristiche ben precise che analizzeremo più avanti ma che intanto anticipiamo qui:

  1. Nazionalità e oggetto. Le startup innovative sono società di capitali costituite, anche in forma cooperativa, in Italia o in un altro Paese dell’UE, che abbiano però una sede produttiva o una filiale in Italia e come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
  2. 60 Mesi. Le startup innovative devono essere state costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda: dopo 5 anni pertanto non si è più una startup innovativa (ma si può accedere al registro delle PMI innovative).
  3. Fatturato. La startup innovativa, a partire dal secondo anno di attività come tale, non deve superare un totale di valore della produzione annua pari a 5 mln € (e deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio).
  4. Utili. La startup innovativa non distribuisce e non ha distribuito utili.
  5. Nascita. La startup innovativa non nasce da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

RICERCA, TEAM E BREVETTI

E’ inoltre indispensabile che l’innovazione della startup sia identificata da almeno 1 di questi 3 elementi:

  1. Ricerca. Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Da questa categoria di spese, sono escluse quelle per l’acquisto e la locazione di beni immobili mentre sono da considerarsi tali le spese legate allo sviluppo precompetitivo e competitivo (per esempio, sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), quelle relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti, le spese legali sulla proprietà intellettuale.
  2. Team. Il team è formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca o dottorandi di università italiane o straniere, oppure laureati che, da almeno tre anni, sono impegnati in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati con sede in Italia o all’estero; oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori che hanno conseguito una laurea magistrale.
  3. Brevetti. La startup è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare dei diritti relativi ad un “programma per elaboratore originario” (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE), che siano direttamente connessi all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Hai trovato le informazioni che cercavi o vuoi approfondire 6 ragioni per aprire una startup innovativa? Se preferisci approfondire l’analisi dell’ecosistema delle startup innovative italiane continua la lettura!

Startup innovative italiane – Una guida completa per investitori e startupper focalizzata sull’Italia – 2021

L’obiettivo generale delle misure di policy delineate in questo documento è promuovere la crescita sostenibile, il progresso tecnologico e, in particolare, creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di una nuova cultura d’impresa orientata all’innovazione. Altri obiettivi espliciti di questa politica sono il potenziamento della mobilità sociale, la generazione di nuova occupazione, soprattutto giovanile, il rafforzamento dei legami tra università e imprese, e l’aumento della capacità dell’Italia di attrarre capitali e talenti stranieri.

 

Per raggiungere questi obiettivi, dal 2012 il Governo italiano è impegnato nella creazione di una normativa coerente e totalizzante volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Tale sforzo è culminato nel Decreto Legge 179/2012 recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita economica dell’Italia” , noto anche come “ Decreto Crescita  2.0” (“Decreto Crescita 2.0”), convertito nella Legge 221/2012 .

Il Decreto Legge 179/2012 raccoglie molte delle proposte di policy proposte in “ Restart,  Italia! “, – un rapporto elaborato da una task force  di 12 esperti, istituita nell’aprile 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico – nonché suggerimenti di policy crowd-sourced, emersi nel corso di una vasta consultazione con i principali attori del ecosistema dell’innovazione. Il Decreto, che può essere opportunamente chiamato “ Legge Startup Italia ”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di una nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la “startup innovativa”. Per la prima volta è stato predisposto un ampio quadro normativo (artt. 25-32) a favore di questo tipo di società, senza imporre alcun vincolo settoriale o di età, come è comune in altre legislazioni nazionali. I nuovi strumenti e le misure di sostegno coprono l’intero ciclo di vita dell’impresa innovativa: dalla sua costituzione alle fasi di crescita, sviluppo e maturità.

Creando un quadro normativo congruente con le esigenze di tutti gli attori coinvolti nell’ecosistema dell’innovazione italiano, il decreto legge 179/2012 trascende un semplice esercizio normativo. In realtà, essa costituisce una coerente globale della politica , che considera l’imprenditorialità innovativa come un percorso fondamentale per la politica industriale da seguire.

Lungi dall’essere statica, la politica per le startup innovative è stata rafforzata negli ultimi anni da diversi successivi interventi legislativi: provvedimenti come il DL 76/2013 , noto come “Decreto Lavoro”, il Decreto Legge 3/2015 , noto come “Investment Compact”, e la Legge di Bilancio per il 2017  (L. 232/2016), hanno migliorato e ampliato la gamma dei benefici a favore delle startup innovative previsti dalla legge originaria. Allo stesso tempo, ulteriori disposizioni normative recenti, pur non facendo parte della legge italiana di avvio in senso stretto, hanno comunque enormemente arricchito la normativa complessiva a favore del imprenditorialità innovativa: il risultato più avanzato di questo processo è rappresentato dalla Nazionale Piano “Industria 4.0”. Sebbene questo rapporto sia principalmente focalizzato su misure specificamente – e spesso esclusivamente – fornite alle startup innovative, offre anche una breve panoramica su una più ampia gamma di politiche governative per l’innovazione.

Ecosistema delle startup e definizioni

La normativa a sostegno delle startup innovative non si applica a tutte le imprese di nuova costituzione, ma solo a quelle che presentano un chiaro carattere di innovazione tecnologica. Oltre a questa distinzione, non è stato posto alcun vincolo di settore: la normativa è potenzialmente applicabile alle aziende che operano in qualsiasi settore economico, dal digitale al manifatturiero, dal commercio all’agricoltura.

 

Definizione di startup innovativa

Definizione di startup innovativa:  possiamo definire “startup innovativa” qualsiasi società di capitale (ie società per azioni, “ società di capitali ”), anche cooperative, le cui quote di capitale – o equivalenti – non sono né quotate in un mercato regolamentato né in un sistema di negoziazione multilaterale. Tali imprese devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere di nuova costituzione  o essere operativi da meno di 5 anni  (in ogni caso, non prima del 18 dicembre 2012 );
  • avere la propria sede in Italia  o in altro Paese UE, ma con almeno una sede produttiva in Italia ;
  • avere un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro ;
  • non distribuire utili ;
  • hanno per oggetto sociale esclusivo o prevalente – come risulta dall’atto costitutivo – la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di beni o servizi innovativi di elevato valore tecnologico ;
  • non sono il risultato di fusione, scissione  o cessione  di azienda o ramo d’azienda;
  • il carattere innovativo delle imprese è individuato da almeno uno  dei seguenti criteri :
    1. almeno il 15%  delle spese aziendali può essere attribuito ad attività di ricerca e sviluppo ;
    2. almeno 1/3  della forza lavoro complessiva  sono dottorandi , titolari di dottorato o ricercatori ; o, in alternativa, 2/3  della forza lavoro totale devono essere in possesso di una laurea magistrale ;
    3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria  di un brevetto registrato  (proprietà industriale), ovvero titolare e autore di un software registrato.

Definizione di startup innovativa con finalità sociale

Una “startup innovativa con finalità sociale” soddisfa tutti i requisiti che si applicano alle startup ordinarie e, inoltre, opera in ambiti specifici che, secondo la normativa italiana (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 155/2006, che  disciplina le imprese sociali, elenca i seguenti settori specifici: assistenza sociale, assistenza sanitaria e sociale, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, promozione dei beni culturali, turismo sociale, istruzione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione non accademica, servizi per le imprese sociali di enti di cui il 70% è composto da imprese sociali) hanno un notevole valore sociale. Circolare 3677/C, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015, ha introdotto una nuova procedura per il riconoscimento delle startup innovative con finalità sociale, estremamente agile, basata su una valutazione dell’impatto sociale generato. Per aiutare gli imprenditori innovativi a seguire correttamente la procedura, il Ministero ha pubblicato una “ Guida alla redazione del Bilancio Sociale ”, redatta in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), nonché altri attori della comunità dell’imprenditoria sociale.

Definizione di incubatore certificato

Introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto-legge 179/2012, art. 25, comma 5, un  incubatore di startup certificato  ” è un soggetto che soddisfa una serie di specifici requisiti di qualità, definiti dal Decreto Ministeriale  22 dicembre 2016. I criteri di legge riguardano le strutture fisiche dell’impresa, la sua gestione e il suo track record nell’incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative, con l’obiettivo di identificare e valorizzare quelle strutture nazionali in grado di offrire servizi di incubazione efficienti per imprese innovative ad alta tecnologia . Pertanto, la certificazione può essere inteso come un marchio di eccellenza: l’incubatore certificato deve dimostrare di essere dotati di una comprovata esperienza nel sostenere il lancio e lo sviluppo di imprese innovative attraverso la fornitura di fisica servizi di incubazione – al contrario dell’incubazione virtuale, che non è oggetto di questa politica. Gli incubatori certificati possono beneficiare di alcune delle misure speciali concesse alle startup innovative, tra cui: l’incorporazione tramite modello uniforme standard → vedi par. “Vantaggi”, punto 1 ; esenzione dalle tasse del Registro delle Imprese → vedi punto 2 ; possibilità di utilizzare stock option per remunerare i lavoratori → vedi punto 9  ; accesso semplificato alle garanzie sui prestiti bancari → vedi punto 12 ; e un percorso speciale per l’utilizzo del programma Italia Startup Visa, a disposizione degli azionisti di imprese incubate provenienti da Paesi extra UE → vedi “Misure aggiuntive di sostegno”, punto 3.

Regime di iscrizione e pubblicità: la sezione speciale del Registro delle Imprese per le startup innovative.  Le startup innovative e gli incubatori certificati devono iscriversi alle rispettive sezioni speciali  del Registro delle Imprese ( startup ; incubatori ), istituito e amministrato dal sistema delle Camere di Commercio italiane. Il processo di registrazione, a titolo gratuito, avviene trasmettendo alla locale Camera di Commercio una dichiarazione online di autocertificazione ( autocertificazione ) di adempimento dei requisiti di legge. Campioni e una guida per l’autocertificazione sono disponibili sul sito web allestito dalle Camere di Commercio Italiane per le startup innovative, e questo è un database disponibile di oltre 10.000 startup innovative con sede in Italia.

Questo flessibile processo di ingresso è bilanciato da due contrappesi: da un lato, una vigilanza ex post da parte delle Camere di Commercio sul contenuto delle autocertificazioni. I principi in base ai quali viene esercitato tale controllo sono dettati dalla Circolare n. 3696/C , emanata il 14 febbraio 2017. L’obbligo, invece, di aggiornare semestralmente (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) le dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta all’anno il possesso di tutti i requisiti, contestualmente ad una delle due dichiarazioni semestrali altrimenti decadute dallo status speciale e dai relativi benefici (per lettura di profondità, si veda la Circolare N. 3672/C emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 agosto 2014). Tali dati riguardano principalmente il tipo di attività svolta dalla società, con particolare riferimento al suo carattere hi-tech. L’Albo speciale per le startup innovative è a disposizione del pubblico in formato elettronico e aggiornato settimanalmente dal sistema camerale, al fine di dare pubblicità, favorire un diffuso monitoraggio e stimolare un dibattito qualificato e oggettivo sull’impatto della nuova normativa sulla crescita economica, occupazione e innovazione (vedi “ elenchi e statistiche ”)

#ItalyFrontiers ( http://startup.registroimprese.it/isin/home ) lanciata il 13 novembre 2015, #ItalyFrontiers è una nuova piattaforma online che mira ad arricchire e ampliare il patrimonio informativo esistente a disposizione delle imprese innovative italiane. Questa piattaforma offre a startup e PMI innovative la possibilità di gestire un profilo pubblico, totalmente personalizzabile, sia in italiano che in inglese. Ciascuna società può gestire una scheda di dettaglio, che comprende non solo i dati istituzionali già disponibili, e aggiornata settimanalmente, nell’apposita sezione del Registro delle Imprese (oggetto sociale, ubicazione, principali aree di settore e attività operative, numero di dipendenti, capitalizzazione, valore della produzione), ma contiene anche una vasta gamma di informazioni più approfondite che possono essere inserite facoltativamente da ciascuna azienda. Ciò include la fase di sviluppo del business, le caratteristiche dei membri del suo team, il tipo di prodotti o servizi offerti, le esigenze di finanziamento, il capitale raccolto e i mercati di destinazione. Una volta che il legale rappresentante dell’azienda ha convalidato i dati forniti, attraverso una procedura interamente online (linee guida), le informazioni sono accessibili a tutti visitando il profilo pubblico dell’azienda. L’obiettivo è costruire una vetrina digitale per startup innovative, consultabile da aziende tradizionali interessate a creare partnership e relazioni di open innovation, e da investitori nazionali e internazionali alla ricerca di nuove opportunità. Le informazioni sono accessibili a tutti visitando il profilo pubblico della società. L’obiettivo è costruire una vetrina digitale per startup innovative, consultabile da aziende tradizionali interessate a creare partnership e relazioni di open innovation, e da investitori nazionali e internazionali alla ricerca di nuove opportunità.le informazioni sono accessibili a tutti visitando il profilo pubblico della società. L’obiettivo è costruire una vetrina digitale per startup innovative, consultabile da aziende tradizionali interessate a creare partnership e relazioni di open innovation, e da investitori nazionali e internazionali alla ricerca di nuove opportunità.

Monitoraggio e valutazione:  poiché la policy è concepita come “evidence based”, il corpus normativo sulle startup prevede un articolato sistema di monitoraggio e valutazione dell’impatto economico delle misure, ponendo anche l’obbligo, ritenuto dal Ministro dello Sviluppo Economico, a riferire annualmente al Parlamento italiano. Il Rapporto raccoglie anche i risultati dell’analisi svolta dal Comitato di Sorveglianza e Valutazione, istituito con Decreto Ministeriale approvato il 31 gennaio 2014. Il 1° marzo 2014 il Ministro dello Sviluppo Economico ha discusso la prima “ Relazione annuale  al Parlamento la legge sulle startup”. La Relazione annuale del Ministro al Parlamento, disponibile anche in lingua inglese, è giunta alla sua terza edizione, che è stata pubblicata il 13 febbraio 2017. Il Rapporto Annuale 2016 presenta gli sviluppi legislativi avvenuti nel periodo di riferimento, e mostra le principali evidenze empiriche prodotte dai provvedimenti che compongono lo Startup Act italiano. In una sezione dedicata del sito del Ministero è ancora possibile leggere le Relazioni 2014  e 2015 .

L’impegno a condividere e dare evidenza pubblica agli esiti delle misure costituenti lo Startup Act italiano è evidente anche nella predisposizione di un sistema strutturato di rendicontazione , composto da quattro relazioni trimestrali :

  • Accesso al credito per le startup innovative attraverso il Fondo di Garanzia PMI ;
  • L’adozione della nuova procedura di costituzione on line delle startup innovative nella forma giuridica rl (l’equivalente di una llc);
  • Andamento economico della sezione speciale del Registro delle Imprese: dinamica occupazionale complessiva, composizione dell’azionariato, andamento finanziario;
  • Risultati dei programmi Italia Startup Visa & Hub (sia in versione inglese che italiana)

Infine, l’Istituto nazionale di statistica (Istat) pubblica, in una pagina  del proprio sito, le statistiche sull’andamento delle startup innovative in termini di redditività, solidità e liquidità. In questa sezione sono inoltre presentate analisi sugli esiti delle misure di sostegno dello Startup Act italiano.

Vantaggi per startupper e investitori in Italia

Le misure di seguito descritte sono a disposizione delle startup innovative subito dopo la registrazione, per un massimo di 5 anni dalla data di costituzione.

  1. Costituzione e successive modificazioni statutarie mediante modello standard con firma digitale  (art. 4, comma 10 bis dell’Investment Compact ): secondo il Decreto del Ministero dello  Sviluppo Economico 17 febbraio 2016  le startup innovative e gli incubatori certificati possono scegliere di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato. Il documento può essere sottoscritto mediante firma digitale, analogamente a quanto già in essere per i contratti di rete: ad es., l’intera procedura può svolgersi online. Il Decreto Ministeriale del 28 ottobre  2016 estende l’applicabilità della firma digitale anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo. La nuova procedura di costituzione presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, il suo utilizzo è gratuito : non sono previsti costi specifici legati alla costituzione della nuova impresa, il che comporta un enorme risparmio per gli imprenditori innovativi rispetto alla normale procedura con atto notarile. In secondo luogo, il processo è caratterizzato da una marcata disintermediazione : l’intera procedura è online, attraverso una piattaforma dedicata ( guida ), e la convalida dell’identità degli iscritti è garantita dalla firma digitale. Infine, l’atto costitutivo è redatto in forma uniforme (XML) che consente controlli rigorosi senza ostacolare la personalizzazione. Non da ultimo, tale procedura rimane volontaria : è ancora possibile costituire una srl con atto notarile, iscrivendola successivamente nella sezione speciale dell’Albo.
  1. Tagli alla burocrazia e alle tasse: a differenza della maggior parte delle imprese, le startup innovative e gli incubatori certificati sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo e delle tasse sostenute per l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento della quota annuale solitamente dovuta a le Camere di Commercio. Inoltre, come chiarito nella Circolare 16/E  emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 11 giugno 2014, l’esenzione da tali canoni potrebbe essere interpretata come una deroga generale, coprendo tutte le azioni svolte dalle startup innovative dopo la sottoscrizione al registro delle imprese, come il capitale incentivato.

  2. Gestione aziendale flessibile : le startup innovative incorporate nella forma srl possono: creare categorie di azioni con diritti specifici (ad esempio, categorie di azioni che non attribuiscono diritto di voto o che attribuiscono tali diritti in termini non proporzionali alla partecipazione) ; compiere operazioni finanziarie sulle proprie azioni; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire quote di capitale al pubblico. Molte di queste misure implicano cambiamenti radicali nella struttura finanziaria della srl, che si avvicina a quella di una spa (l’equivalente di una plc).

  3. Proroga dei termini per la copertura delle perdite : durante i primi anni di attività, le società innovative, ad alto rischio, possono registrare Se il capitale disponibile è insufficiente, tali perdite possono avere un impatto diretto sul capitale sociale della società. Qualora le perdite determinino una riduzione del capitale sociale di oltre 1/3, l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite registrate nell’esercizio successivo. Alle startup innovative viene applicata una proroga di 12 mesi, durante questo periodo il capitale può ridursi proporzionalmente alle perdite. Mentre le società ordinarie devono ridurre il capitale entro l’anno finanziario successivo, le startup possono farlo fino a due anni finanziari dopo aver subito perdite.

  4. Esenzione dalla normativa sulle società fittizie:  le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società non operative e alla registrazione sistematica delle società Pertanto, nel caso in cui non possano ottenere entrate “congrue”, sono esentate dalle sanzioni fiscali applicate alle cosiddette “società fittizie” , come il calcolo del reddito minimo e della base imponibile ai fini dell’imposta sulle società (IRAP).

  5. Esenzione dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione del credito IVA  (art. 4, comma 11-novies dell’Investment Compact ): la norma ordinaria che prevede l’applicazione del visto di conformità per la compensazione (utilizzando il pagamento “F24” modulo) di crediti IVA superiori a 15.000 euro, può costituire un disincentivo al ricorso alla compensazione “orizzontale”, limitando così la possibilità di compensare altri tributi. Con l’esenzione fino a 50.000 euro, le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase di investimento in innovazione.

  6. Diritto del lavoro su misura : in generale, le startup innovative rispettano la normativa sui contratti a tempo determinato come definita dal DL 81/2015 (noto come “Jobs Act”). Pertanto, le startup innovative possono assumere uno staff con un contratto a tempo determinato per un massimo di 36 mesi. Tuttavia, in deroga alle disposizioni del Jobs Act, le startup innovative possono assumere personale attraverso contratti a tempo determinato di qualsiasi durata, anche brevissima, rinnovabile quante volte si desidera. Dopo 36 mesi, il contratto può essere rinnovato una sola volta, per un massimo di 12 mesi, portando ad una durata complessiva del rapporto di lavoro di 48 mesi. Al termine di questo quadriennio il contratto a tempo determinato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, in deroga alla normativa generale, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a mantenere un rapporto statutario tra contratto a tempo determinato e contratto attivo a tempo indeterminato.

  7. Sistema di remunerazione flessibile : le retribuzioni spettanti ai lavoratori impiegati in startup innovative possono avere una componente variabile legata all’efficienza o alla redditività dell’azienda, alla produttività del dipendente o del team di dipendenti, oppure ad altri obiettivi e parametri di output e performance concordata tra le parti, anche attraverso stock option e piani di work-for-equity (vedi sotto).

  8. Remunerazione tramite stock option e lavoro per schemi di partecipazione  ( Guida ; Modello con commenti ): startup e incubatori possono offrire ai propri collaboratori, dipendenti, e anche fornitori e consulenti come avvocati e commercialisti, quote di capitale a titolo di remunerazione aggiuntiva. I ricavi derivanti da tali strumenti finanziari sono fiscalmente deducibili sia a livello fiscale che contributivo.

  9. Incentivi fiscali per investimenti aziendali e privati in startup,  sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Tale beneficio, stabilizzato e significativamente rafforzato dalla Legge di Bilancio 2017  (art. 1, comma 66), prevede per le persone fisiche  una detrazione  IRPEF pari al 30%  dell’importo investito, fino a un importo massimo di € 1 milione; per le persone giuridiche il beneficio consiste in una detrazione fiscale sul reddito imponibile  ai fini dell’imposta sulle società (IRAP) pari al 30% dell’importo investito, fino ad un massimo di 8 milioni di euro. Fino al 2016 tali incentivi erano pari al 19% per gli investimenti effettuati da persone fisiche e al 20% per gli investimenti effettuati da persone giuridiche, salvo le tariffe speciali, rispettivamente pari al 25% e al 27%, riservate agli investimenti in startup innovative con obiettivo sociale o operanti in campo energetico: dal 2017 anche per queste particolari tipologie si applica il tasso forfettario del 30% (vedi Decreto attuativo 2013-2015; Decreto attuativo 2016). Tali agevolazioni si applicano sia in caso di investimenti diretti in startup sia in caso di investimenti indiretti tramite altre società, come OICR, che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dal 2017, gli incentivi sono condizionati a un periodo di detenzione della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di 3 anni (in precedenza, 2 anni)

  10. Possibilità di raccogliere capitali attraverso portali online autorizzati di equity crowdfunding Nel luglio 2013, l’Italia è stato il primo Paese al mondo ad emanare un regolamento completo per questo strumento. All’inizio del 2015 il già citato Decreto Legge 3/2015 ha introdotto tre importanti modifiche:
    • le PMI innovative possono ora trarre vantaggio dallo strumento;
    • Anche le OIC e le altre società che investono prevalentemente in startup innovative e PMI possono ricorrere all’equity crowdfunding, evoluzione che consente la diversificazione del portafoglio e la diminuzione del rischio nei confronti degli investitori retail;
    • ancora una volta in deroga alle norme ordinarie, viene dematerializzata la cessione di azioni di startup e PMI innovative, e come tale vengono ridotti i relativi oneri, puntando ad una maggiore fluidificazione del secondario Con delibera del 24 febbraio 2016, Consob 2 ha aggiornato il Regolamento  zione, aggiungendo alle suddette misure nuove semplificazioni procedurali. La verifica di congruità dell’investimento può ora essere effettuata dagli stessi gestori dei portali, e non esclusivamente dalle banche come richiesto in precedenza, portando online l’intera procedura. Inoltre, sono state aggiunte due nuove categorie di investitori professionali: “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la direttiva UE “Mercati nei servizi finanziari” (Mifid), e “investitori a sostegno dell’innovazione”, che include i business angel. Infine, la Legge di Bilancio 2017 ha avviato il processo per estendere l’applicabilità di questo strumento a tutte le PMI italiane.
  1. Accesso rapido, semplificato e gratuito per startup innovative e incubatori certificati al Fondo di Garanzia  per le Piccole e Medie Imprese ( Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese ), Fondo di Stato che sostiene l’accesso al credito attraverso garanzie sui prestiti bancari ( Attuazione Decreto ; Guida ). La garanzia copre fino all’80% dei finanziamenti bancari concessi a startup innovative e incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro per impresa, ed è erogata attraverso una corsia preferenziale semplificata.

  2. Italian Trade Agency (“ICE”): servizi ad hoc  a supporto delle startup innovative nei mercati internazionali.  L’Agenzia fornisce assistenza nelle attività legali, societarie e fiscali, nonché in materia immobiliare e creditizia. Le startup innovative possono beneficiare di uno sconto del 30% sui costi standard, ottenibile richiedendo una “ Carta servizi Startup ” semplicemente inviando una e-mail a urp@ice.it . Inoltre, ITA, al fine di favorire il matching con potenziali investitori, accompagna – gratuitamente oa canone scontato – le startup innovative a selezionati eventi internazionali sull’innovazione: il calendario delle attività previste per il 2017 è disponibile sul sito www.innovationitaly. it/en/ .
  1. Procedura “fail fast” : l’obiettivo di questa misura è evitare che l’imprenditore innovativo sia “bloccato” per anni in procedure concorsuali, consentendogli di avviare al più presto un nuovo progetto imprenditoriale, limitando i costi finanziari e reputazionali . In particolare, le startup sono esentate dalla procedura ordinaria di fallimento, dagli accordi preliminari di chiusura e dalla liquidazione forzata in caso di crisi da sovraindebitamento. Di conseguenza, i tempi di attesa sono ridotti e l’onere amministrativo e reputazionale si riduce drasticamente.

  2. Conversione a PMI innovativa :  le startup innovative di successo, divenute ormai imprese “mature” con una notevole esperienza e valore produttivo, e le cui attività sono ancora caratterizzate da una significativa componente di innovazione tecnologica, possono passare allo status di PMI innovativa  Con l’obiettivo di favorire tutte quelle imprese che sono caratterizzate da una spiccata propensione all’innovazione, il Decreto Legge 3/2015 (“Investment Compact”) ha esteso molte delle agevolazioni conferite alle startup innovative ad un più ampio ventaglio di imprese. Una “PMI innovativa” può essere qualsiasi Piccola e Media Impresa operante nel campo dell’innovazione tecnologica, qualunque sia la sua data di costituzione, il suo oggetto sociale – come previsto dallo statuto – e il suo stadio di maturità.

Per maggiori informazioni:

  • Le interpretazioni legali delle norme sono disponibili qui .
  • L’intera normativa – norme primarie e secondarie sulle startup innovative, guide, documenti informativi e le relazioni sugli impatti delle misure sono disponibili sul settore dedicato  del Ministero dello Sviluppo Economico
  • Casella di posta: startup@mise.gov.it .

Misure aggiuntive a sostegno dell’ecosistema dell’innovazione italiano

Oltre agli strumenti facenti parte dell’originario pacchetto normativo (DL 179/2012), il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato nelle seguenti misure a sostegno dell’ecosistema dell’innovazione:

  1. Smart&Start Italia: Il Decreto Ministeriale emanato il 24 settembre 2014 ha introdotto un regime di finanziamento agevolato per le startup innovative con sede nel La dotazione complessiva del regime ammonta a 200 milioni di euro, disponibile fino ad esaurimento fondi per progetti innovativi la cui spesa in beni di investimento e/o costi di gestione è compresa tra € 100.000 e 1,5 milioni di euro. Lo schema di finanziamento coprirà tali programmi di spesa attraverso mutui a tasso zero per il 70% del loro importo totale; il tasso di copertura sale all’80% quando la maggioranza dei collaboratori e dei dipendenti sono donne o under 35. Inoltre, quando il beneficiario è una startup innovativa con sede nel Mezzogiorno, il 20% del finanziamento viene convertito in una concessione a titolo definitivo. L’accesso alla misura è aperto anche ai soggetti che si impegnano a costituire una nuova impresa innovativa nei successivi 60 giorni.Anche le startup di età inferiore ai 12 mesi possono beneficiare di servizi di tutoraggio su tematiche tecniche e gestionali. Inoltre, un percorso preferenziale è previsto per le imprese innovative che si impegnano a finanziare almeno il 30% del proprio piano di investimenti con capitali di investitori istituzionali. La Legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato il regime.
  1. Trasferimento delle perdite fiscali di avvio alle società sponsor quotate. La Legge di Bilancio per il 2017 (artt. 1, 76-80) prevede un incentivo per le imprese a trasferire, a titolo oneroso, le perdite fiscali registrate nei primi tre anni di attività (fase di “avviamento”) alle imprese che detengono a almeno il 20% delle loro quote di capitale. Infatti, se la società sponsor è quotata in borsa o in una piattaforma di negoziazione multilaterale (in Italia o nel SEE), è ora consentita la detrazione dall’imposta sulle società per l’intero importo delle perdite registrate dalla società madre.
  2. Lanciato il 24 giugno 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico, il programma Italia Startup Visa  ( sito ufficiale  e linee guida) ha introdotto una nuova procedura accelerata per il rilascio dei visti per lavoro autonomo per i cittadini non comunitari che intendono avviare una startup innovativa in Italia. La logica alla base di questo programma consiste nella convinzione che l’incontro tra diverse culture imprenditoriali rappresenti una componente fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi ecosistema di innovazione. Questa nuova procedura, che si avvale della collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero degli Lavoro e Politiche Sociali e Ministero dell’Interno, è rapido (si esaurisce in non più di 30 giorni), centralizzato (è gestito interamente da una sola Amministrazione) e digitale (si svolge interamente online). Informazioni dettagliate possono essere trovate nelle relazioni trimestrali dedicato al programma, pubblicato sia in inglese che in italiano sul sito del Ministero. Inoltre, la casella di posta info.italiastartupvisa@mise.gov.it  è a disposizione per ogni chiarimento sulla procedura.

  3. Avviato il 23 dicembre 2014 , il programma Italia Startup Hub ha esteso l’applicabilità delle suddette procedure accelerate di Italia Startup Visa ai cittadini non comunitari già in possesso di regolare permesso di soggiorno (ottenuto ad esempio per motivi di studio) , che intendono restare in Italia oltre la data di scadenza per avviare una startup innovativa. Questo programma consente di convertire la maggior parte delle tipologie di permesso di soggiorno in un “permesso per lavoro autonomo in startup innovativa” senza uscire dal territorio italiano e beneficiando delle stesse misure semplificate previste per la startup Il sito ufficiale del programma, italiastartuphub.mise.gov.it, è stato lanciato il 22 aprile 2016 ( linee guida). Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo email info.italiastartupvisa@mise.gov.it

  4. In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), è stato avviato a fine 2013 un progetto pilota per la creazione di Contamination Lab in quattro università del Mezzogiorno (Regioni di convergenza nella politica regionale dell’UE). offrire agli studenti universitari un ambiente stimolante in cui sviluppare progetti di innovazione con dimensione imprenditoriale. I Contamination Lab sono spazi che incoraggiano gli studenti di diversa estrazione accademica a interagire, promuovendo al contempo l’imprenditorialità, l’innovazione, una prospettiva interdisciplinare e nuovi modelli di apprendimento. Una giuria di esperti costituita dai due Ministeri ha selezionato l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ( web del Contamination Lab), Università della Calabria, Cosenza ( sito web ), Università di Catania ( sito web  ), Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Scienze Sociali ( sito web ). Negli anni successivi, altre 4 università italiane danno vita a nuovi Contamination Labs autofinanziati ( Cagliari , Politecnico delle Marche , Milano Cattolica , Trento ). Il 2 dicembre 2016, conclusi i primi quattro semestri previsti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha lanciato una nuova Call for Contamination Labs, stanziando 5 milioni di euro per il progetto ( bando )

  5. Infine, due importanti misure applicabili a tutte le imprese italiane sono di particolare interesse per le startup innovative:

    A) R&D Tax Credit
     introdotto dalla Legge di Bilancio 2015  e documentato dal decreto  del Ministero dell’Economia e del Commercio Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2015, la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 15 e 16) ha significativamente rafforzato la disciplina sul credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Nel nuovo assetto, valido dall’anno fiscale 2017 fino al 2020, il credito è pari al 50% dell’incrementale costi annuali (ovvero aggiuntivi rispetto a una media pluriennale) per le attività di R&S, sia interne ( intra muros ) che esternalizzate ( extra muros ). Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo annuo di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario. La base del beneficio è calcolata rispetto alla media dei costi sostenuti nei 3 periodi fiscali precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, purché in ciascuno dei periodi fiscali i costi per R&S siano stati pari o superiori a € 30.000. Prima del 2017 il credito misurava il 50% solo per la R&S esternalizzata, mentre ammontava al 25% per la spesa interna. Ulteriori chiarimenti sul Credito d’Imposta R&D sono disponibili sulla Circolare 5/E  emessa in data 16 marzo 2016 dall’Agenzia delle Entrate.

    B) Patent Box
    : senza precedenti, la Legge di Bilancio per il 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dall’uso della proprietà intellettuale. Il cd “Patent Box”, applicabile a partire dal 2015, riconosce alle imprese la facoltà di escludere dalla tassazione il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo commerciale dei beni immateriali (diritti d’autore, brevetti industriali, marchi commerciali). Il DL 3/2015 ha potenziato il provvedimento, includendo a pieno titolo tra le attività immateriali soggette a agevolazioni fiscali marchi e marchi commerciali. L’Italian Patent Box rappresenta quindi una misura potente per l’attrazione e la fidelizzazione del capitale della conoscenza. Disposizioni attuative sono state definite con successivo decreto, emanata il 30 luglio 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ulteriormente precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E  (7 aprile 2016).

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